
Contratti
Apprendistato professionalizzante: requisiti e costi
L'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione giovanile, disciplinato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n.
Cos'è l'apprendistato professionalizzante e a chi si rivolge
L'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione giovanile, disciplinato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche (articoli 41-47). Il Ministero del Lavoro individua tre tipologie: l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti; l'apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 ai 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale; l'apprendistato di alta formazione e ricerca, dai 18 ai 29 anni compiuti, per titoli universitari e di alta formazione.
Il professionalizzante è il canale per chi entra in azienda per imparare il mestiere: secondo l'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento è un contratto per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali, realizzato attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. I destinatari sono i giovani tra i 18 e i 29 anni, che possono essere assunti in tutti i settori di attività, privati o pubblici. Le tre tipologie si distinguono per finalità, destinatari, durata e modalità formative: nel professionalizzante la formazione si svolge prevalentemente in azienda, a differenza del primo livello, che alterna scuola e impresa.
Requisiti: età, qualifica e casi senza limite di età
Il requisito ordinario è l'età compresa tra i 18 e i 29 anni; in caso di possesso di qualifica professionale l'età minima scende a 17 anni. Non è richiesto un titolo di studio specifico per accedere al professionalizzante, ma la qualifica posseduta incide su due aspetti: l'età minima di assunzione e il monte ore della formazione di base e trasversale.
Dal 1° gennaio 2022, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante senza limiti di età anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 22 ter del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148), oltre ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. La previsione è contenuta nell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 248). Fuori da queste ipotesi il limite dei 29 anni resta il vincolo da verificare prima dell'assunzione.
Requisiti e durata del contratto
Durata, periodo di prova e tutor aziendale
La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a 3 anni; il tetto sale a 5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Il contratto può prevedere un periodo di prova che non deve superare i 3 mesi. È prevista la presenza di un tutore o referente aziendale, figura necessaria per la gestione del percorso formativo interno.
Sintesi dei vincoli principali: Durata minima: 6 mesi Durata massima: 3 anni (5 anni per i profili artigiani individuati dalla contrattazione collettiva) Periodo di prova: non superiore a 3 mesi Tutor: tutore o referente aziendale previsto Riferimenti: Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento; Adecco.
Formazione obbligatoria: ore, modalità e impatto sui costi
La formazione dell'apprendista si compone di due parti. La formazione professionalizzante, volta all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali, è svolta sotto la responsabilità dell'azienda e ha una durata stabilita dai singoli accordi interconfederali e contratti collettivi nazionali. La formazione di base e trasversale integra quella professionalizzante e, nella Provincia Autonoma di Trento, è offerta gratuitamente da Agenzia del Lavoro nell'ambito del Programma FSE+ 2021-2027, con risorse dell'Unione Europea (Fondo Sociale Europeo), dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento: per l'impresa non rappresenta quindi un costo diretto di corso.
Il monte ore della formazione di base e trasversale è determinato per l'intero periodo di apprendistato sulla base del titolo di studio posseduto al momento dell'assunzione: 120 ore per gli apprendisti privi di titolo di studio, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado; 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente. La durata può essere ridotta in caso di crediti formativi acquisiti in precedenti rapporti di apprendistato, mediante partecipazione a moduli del Catalogo Provinciale; i crediti sono riconosciuti a partire dal 14 settembre 2011.
Sul piano retributivo, le ore di formazione interna (svolte in azienda, a carico del datore di lavoro) sono retribuite con una quota ridotta. Le ore di formazione esterna, svolte presso la scuola o l'istituzione formativa, non generano obblighi retributivi né contributivi per il datore di lavoro: lo rileva l'analisi di Fisco e Tasse riferita all'apprendistato di primo livello, che descrive la distinzione tra le due casistiche. Il costo effettivo della formazione va quindi verificato distinguendo le ore a carico dell'azienda da quelle erogate da soggetti esterni.
Monte ore di formazione di base e trasversale in base al titolo
- Senza titolo di studio120 ore
- Diploma scuola secondaria di II grado o qualifica professionale80 ore
- Laurea o titolo equivalente40 ore
Fasi dell'assunzione e della formazione
- Assunzione con età compresa tra 18 e 29 anni (o senza limite per riqualificazione)
- Definizione del piano formativo con formazione di base e trasversale (gratuita in Trentino)
- Formazione professionalizzante svolta in azienda sotto responsabilità del datore
- Inquadramento retributivo al 60% (con aumento progressivo al 100%)
- Contratto a tempo indeterminato alla fine del periodo di formazione
Retribuzione dell'apprendista: inquadramento e percentuali
Il datore di lavoro ha due strade, previste dagli articoli 42 e 47 del D.Lgs. n. 81/2015: inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento, oppure stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio.
Quando si sceglie la via percentuale, i valori ricorrenti indicati da Adecco per il professionalizzante sono il 60% della retribuzione prevista per il livello nel quale si viene assunti, con aumento progressivo sino al 100% nel corso degli anni, e il 35% per le ore di formazione interna. Si tratta di parametri che vanno sempre confrontati con quanto previsto dal CCNL applicato: non esiste un costo unico dell'apprendista, perché il risultato dipende dal contratto collettivo, dal livello di inquadramento e dal numero di ore di formazione svolte in azienda.
Contributi e costo complessivo per l'azienda
Sul fronte contributivo il datore beneficia di un trattamento agevolato che dura per tutta la durata del contratto e fino all'anno successivo alla prosecuzione dell'apprendistato come rapporto di lavoro subordinato ordinario. Secondo Adecco, i costi previdenziali a carico dell'azienda sono ridotti fino al 10%. Inoltre l'apprendista non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti numerici presi in considerazione da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di specifiche normative o istituti.
Il costo complessivo per l'impresa si costruisce sommando quattro voci: retribuzione dell'apprendista (calcolata sull'inquadramento o sulla percentuale di anzianità prevista dal CCNL), contribuzione agevolata, eventuali costi della formazione professionalizzante interna e tempo dedicato dal tutore o referente aziendale. Le ore di formazione di base e trasversale erogate gratuitamente da Agenzia del Lavoro in Trentino non aggiungono un costo di corso, mentre le ore di formazione interna vanno retribuite e quindi entrano nel costo del lavoro.
Cosa succede alla fine dell'apprendistato
Il contratto di apprendistato professionalizzante è stipulato a tempo indeterminato: al termine del periodo di formazione l'apprendista viene inserito in azienda con assunzione a tempo indeterminato. L'agevolazione contributiva non si interrompe bruscamente, perché il trattamento ridotto si mantiene fino all'anno successivo alla prosecuzione dell'apprendistato come rapporto di lavoro subordinato ordinario. Dal periodo successivo l'azienda torna a sostenere i costi contributivi ordinari, con un passaggio graduale dal regime agevolato a quello standard.
Domande frequenti su requisiti e costi
Posso assumere un apprendista professionalizzante over 29? Solo nelle ipotesi previste dalla legge: dal 1° gennaio 2022, per qualificazione o riqualificazione professionale, possono essere assunti senza limiti di età i beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale, di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015).
Serve una qualifica professionale per assumere? No. Il professionalizzante non richiede un titolo di studio specifico; possedere una qualifica professionale abbassa però l'età minima a 17 anni e incide sul monte ore della formazione di base e trasversale (80 ore per chi ha diploma di scuola secondaria di II grado o qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale, 40 ore per chi ha una laurea o titolo equivalente, 120 ore per chi non ha titolo di studio).
Quanto costa un apprendista professionalizzante? Non c'è una cifra unica: il costo dipende dal CCNL applicato, dal livello di inquadramento e dalle ore di formazione. I parametri di riferimento sono una retribuzione al 60% di quella del livello di assunzione con crescita progressiva fino al 100%, una quota ridotta (35%) per le ore di formazione interna e contributi ridotti fino al 10% a carico azienda.
Le ore di formazione esterna si pagano? In Trentino la formazione di base e trasversale è erogata gratuitamente da Agenzia del Lavoro nell'ambito del Programma FSE+ 2021-2027. Per le ore svolte presso la scuola o l'istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da obblighi retributivi e contributivi, come indicato nell'analisi di Fisco e Tasse riferita all'apprendistato di primo livello.
Quanto dura il contratto? Da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni, elevati a 5 anni per i profili artigiani individuati dalla contrattazione collettiva, con periodo di prova non superiore a 3 mesi.
