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Formazione

Fondi interprofessionali: come finanziare la formazione

I Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso…

Fondi interprofessionali: formazione continua finanziata dallo 0,30%

I Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Istituiti dall'art. 118 della Legge 388/2000, finanziano la formazione continua di lavoratrici e lavoratori delle aziende che scelgono di aderirvi, per migliorare il livello di qualificazione e le competenze professionali delle persone adulte occupate; fanno parte della rete nazionale dei servizi per il lavoro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizza l'attivazione dei Fondi, autorizza le modifiche a statuti e regolamenti (nota n. 4102 del 9 aprile 2019) e svolge le funzioni di monitoraggio e vigilanza previste dall'art. 9, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. I Fondi finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali presentati dalle imprese, in forma singola o associata, per i propri dipendenti; possono finanziare anche piani formativi individuali e ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative.

I destinatari della formazione finanziata sono lavoratrici e lavoratori dipendenti, dirigenti e apprendisti; dal 2011 (Legge n. 148 del 14 settembre 2011) i piani formativi possono coinvolgere anche i lavoratori con contratti di apprendistato. In pratica i Fondi favoriscono l'accesso alla formazione riducendo o azzerando i costi aziendali, sostengono la qualificazione delle competenze dei lavoratori con maggiori garanzie di occupabilità e accrescono la competitività delle imprese. Secondo i dati ISFOL risultavano operativi 19 Fondi dei 22 autorizzati dal Ministero del Lavoro, di cui tre dedicati ai Dirigenti.

Dati chiave sui Fondi Interprofessionali in Italia

  • 22Fondi autorizzati dal Ministero del Lavoro
  • 19Fondi operativi
  • 3Fondi dedicati ai dirigenti
  • 0,30%Contributo obbligatorio versato all'INPS

Come si alimentano: dallo 0,30% INPS al budget formativo

Tutti i datori di lavoro versano obbligatoriamente all'INPS, per ciascun dipendente, il contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% della retribuzione (art. 25 della Legge n. 845/1978, che aveva istituito il mutuo soccorso per sussidio di disoccupazione). La Legge n. 388/2000 stabilisce il diritto di ogni azienda di decidere la destinazione di quella quota. Lo 0,30%, dedotti i costi amministrativi, è restituito al Fondo a cui l'azienda ha aderito per la formazione continua volta a qualificare e riqualificare il lavoratore, in sintonia con le strategie aziendali.

La destinazione della quota a un Fondo avviene attraverso il modello Uniemens. L'adesione è completamente gratuita per l'impresa, non comporta oneri aggiuntivi e può essere revocata in qualsiasi momento, anche per passare a un altro Fondo. Chi decide di non aderire ad alcun fondo resta comunque obbligato al versamento: la quota confluisce in fondi rotativi a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e viene utilizzata per le finalità previste dalla norma, senza generare un budget formativo utilizzabile dall'impresa.

In fase di programmazione della formazione va considerato che al Fondo viene restituito lo 0,30% al netto dei costi amministrativi: il budget effettivamente disponibile per i piani formativi non coincide quindi con il totale dei contributi versati dall'azienda. L'entità di tale deduzione dipende dal Fondo e va verificata sul regolamento dello stesso prima di dimensionare il piano formativo.

Scegliere e attivare il fondo adatto al proprio comparto

L'adesione si realizza destinando lo 0,30% a un Fondo tramite Uniemens e indicando il codice adesione INPS del Fondo prescelto. L'elenco ministeriale dei fondi paritetici nazionali interprofessionali operativi riporta, tra gli altri, Fondimpresa (codice FIMA, imprese industriali), Fondartigianato (FART, imprese artigiane), Fon.Coop (FCOP, imprese cooperative), FonARCom (FARC, terziario, artigianato e PMI), Fapi (FAPI, piccole e medie imprese), Fondoprofessioni (studi professionali), Foragri (agricoltura), Fba - Fondo Banche Assicurazioni (FBCA), For.Te (commercio, turismo, servizi, credito, assicurazioni e trasporti), Fondo Conoscenza (FCON, commercio-turismo-servizi della piccola e media impresa), FormAzienda (commercio, turismo, servizi, professioni e PMI), Fonditalia (FEMI), Fondolavoro (FLAV), Fonservizi (servizi pubblici industriali), Fonter (terziario), Fond.E.R. (FREL, enti religiosi), Fondo Innova (FINN) e Fondoformazione (FFOR). Il Fondo Dirigenti PMI (FDPI) risulta in liquidazione.

Il criterio pratico di scelta è la coerenza tra il comparto di appartenenza dell'impresa e l'offerta effettiva del Fondo: non basta il nome, occorre verificare che il Fondo sia operativo, che pubblichi avvisi o conti formazione utilizzabili dal proprio settore, dimensione e territorio e che il regolamento sia aggiornato. I fondi del terziario e delle PMI, per esempio, si sovrappongono in parte quanto a destinatari, quindi la comparazione va fatta sugli avvisi attivi e sui requisiti di ammissione, non solo sull'etichetta settoriale.

Esiste una regola specifica per la dirigenza: i datori di lavoro possono aderire a un secondo fondo esclusivamente per la formazione dei propri dirigenti, scegliendo tra i Fondi costituiti per tale scopo (per esempio Fondir per i dirigenti del terziario e Fondirigenti per i dirigenti industriali). L'adesione resta gratuita e revocabile, quindi un cambio di Fondo è possibile in qualsiasi momento, ma va coordinato con i piani già presentati e con i contributi già maturati presso il Fondo precedente.

Confronto tra Fondi Interprofessionali per settore e dimensione aziendale

Fondimpresa (FIMA)
Imprese industriali
Fondartigianato (FART)
Imprese artigiane
Fon.Coop (FCOP)
Imprese cooperative
FonARCom (FARC)
Terziario, artigianato e PMI
Fapi (FAPI)
PMI
Fondo Conoscenza (FCON)
Piccole e medie imprese del commercio, turismo e servizi
Fondirigenti (per dirigenti industriali)
Dirigenti di imprese industriali
Fondir (per dirigenti terziario)
Dirigenti del settore terziario

Procedura per attivare il Fondo interprofessionale

  1. Verifica l’operatività del Fondo e la coerenza con il settore
  2. Scegli il codice INPS del Fondo (es. FIMA per Fondimpresa)
  3. Inserisci il codice nel modello Uniemens per destinare lo 0,30%
  4. Attendi la conferma di ricezione da parte dell'INPS
  5. Accedi al conto formazione o monitora gli avvisi pubblicati dal Fondo

Conto formazione e avvisi: le due vie per ottenere i fondi

Il finanziamento dei piani formativi passa attraverso due modalità principali: il Conto Formazione e l'Avviso. Il Conto Formazione è alimentato dai contributi versati dall'azienda aderente e può essere aziendale oppure di rete, cioè costituito da più imprese aggregate; il piano viene presentato attingendo al budget maturato, con una logica di sportello e di continuità nel tempo, senza dover attendere la pubblicazione di un bando.

Gli Avvisi sono invece bandi pubblicati dal Fondo e possono essere generalisti, aperti quindi a tutte le imprese aderenti, oppure tematici, cioè riservati a determinati comparti, territori, figure professionali o obiettivi formativi. Ogni avviso ha requisiti di ammissibilità, finestre di presentazione e scadenze proprie: un piano presentato fuori finestra o con destinatari non conformi è escluso dalla selezione. La scelta tra le due vie dipende quindi dalla disponibilità di un avviso coerente con il fabbisogno dell'impresa e dall'entità dei contributi già maturati sul conto.

Per presentare un piano al Fondo occorre in ogni caso: adesione attiva con il codice INPS corretto, contributi maturati e disponibili sul conto, individuazione del fabbisogno formativo e dei destinatari, definizione di obiettivi, contenuti e durata del percorso, indicazione dell'ente di formazione che erogherà le attività e del preventivo di spesa. Il confronto tra avvisi e regolamenti va fatto prima di impegnare l'impresa, perché i documenti e i massimali richiesti cambiano da Fondo a Fondo.

Processo di finanziamento dei piani formativi tramite Fondi Interprofessionali

  1. Analisi del fabbisogno formativo
  2. Scelta tra Conto Formazione o Avviso pubblico
  3. Presentazione del piano con documentazione richiesta
  4. Approvazione del piano dal Fondo
  5. Esecuzione del percorso formativo
  6. Rendicontazione delle spese e verifica documentale
  7. Rimborso del finanziamento (se previsto)

Dal fabbisogno al piano formativo finanziato

I percorsi finanziati sono composti da attività di qualificazione e riqualificazione delle competenze dei lavoratori, definite in sintonia con le strategie aziendali: l'analisi del fabbisogno e il collegamento con gli obiettivi dell'impresa fanno quindi parte del contenuto del piano, non sono un allegato formale.

La cornice è quella della formazione continua, che ha l'obiettivo di migliorare il livello di qualificazione e le competenze professionali delle persone adulte occupate, con effetti dichiarati dalle fonti di settore su occupabilità dei lavoratori e competitività dell'impresa.

Uno strumento distinto dai Fondi, ma utilizzabile dalle imprese, è il Fondo Nuove Competenze. La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 241-242) ha previsto un rafforzamento dei Fondi paritetici interprofessionali per finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per gli anni 2022 e 2023 il versamento del contributo integrativo di cui all'art. 1, comma 722, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, era rimborsato ai fondi che finanziavano percorsi di incremento delle professionalità dei lavoratori destinatari di integrazione salariale in costanza di rapporto, orientati al mantenimento del livello occupazionale, con rimborso disposto da decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi.

Dopo l'approvazione: erogazione, rendicontazione e controlli

Ottenuto il finanziamento, il piano va eseguito e documentato secondo le regole del Fondo. Il Ministero del Lavoro autorizza l'attivazione dei Fondi, vigila sulle loro attività ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera n), del d.lgs. 150/2015 e autorizza le modifiche a statuti e regolamenti: ogni Fondo adotta quindi un proprio regolamento di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo, approvato dal Ministero (per esempio Fondimpresa con D.C.S. n. 124 dell'11 maggio 2022, Fondirigenti con D.C.S. n. 258 del 5 settembre 2022, Fondo Dirigenti PMI con D.C.S. n. 126 dell'11 maggio 2022). Il riferimento operativo per l'impresa è quel regolamento insieme all'avviso con cui il piano è stato ammesso.

Il finanziamento copre i costi ammessi e rendicontabili: tipicamente attività formative, docenza, materiali, coordinamento e spese connesse, purché previste dall'avviso e supportate da documentazione probatoria. La documentazione normalmente richiesta comprende evidenze di presenza e partecipazione dei lavoratori, attestazioni delle competenze o degli esiti del percorso, documenti contabili e amministrativi delle spese sostenute; i format e le modalità di trasmissione sono definiti dal Fondo e vanno seguiti letteralmente.

Il mancato rispetto dei requisiti, delle scadenze o degli obblighi documentali previsti dal regolamento e dall'avviso comporta la riduzione o la revoca del finanziamento e il recupero delle somme erogate; le ore o i costi non rendicontati non sono riconosciuti. Poiché il budget disponibile è pari allo 0,30% al netto dei costi amministrativi, conviene verificare l'effettiva disponibilità sul conto formazione prima di assumere impegni di spesa e di calendario.

Errori da evitare prima di partire

Scegliere un Fondo non coerente con il proprio comparto o non aggiornato è un rischio: va verificata l'operatività del Fondo, la corrispondenza tra codice adesione INPS e Fondo indicato in Uniemens (per esempio FIMA per Fondimpresa, FART per Fondartigianato) e l'esistenza di avvisi o conti formazione realmente utilizzabili dal settore dell'impresa. Tra i casi da verificare rientrano anche i fondi in liquidazione, come il Fondo Dirigenti PMI.

Controllo prima di aderire a un Fondo Interprofessionale

  • Il Fondo è operativo e non in liquidazione?
  • Il codice INPS corrisponde al Fondo scelto?
  • Esiste un avviso attivo coerente con il settore e la dimensione dell'azienda?
  • Il regolamento del Fondo è aggiornato?
  • Il Fondo finanzia attività rilevanti per i lavoratori della propria impresa?

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