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Piani di sviluppo individuale: come impostarli

Un piano di sviluppo individuale traduce un’esigenza di crescita professionale in obiettivi, azioni, tempi e responsabilità assegnate a una persona.

Che cos’è un piano di sviluppo individuale e quando serve

Un piano di sviluppo individuale traduce un’esigenza di crescita professionale in obiettivi, azioni, tempi e responsabilità assegnate a una persona. Non è un elenco episodico di corsi: non parte dal catalogo formativo disponibile, ma da ciò che la persona deve saper fare in più o in modo diverso. Ogni riga dovrebbe rispondere a tre domande: quale competenza, entro quale scadenza, con quale evidenza di risultato.

Va distinto dal piano strategico aziendale. Il piano strategico è il documento formale che delinea la direzione futura dell’organizzazione, definendo obiettivi di lungo termine, strategie di implementazione e risorse necessarie su un orizzonte tipicamente di 3-5 anni; a differenza dei piani operativi o tattici, si concentra sulla dimensione macro dell’azienda e sulla sua interazione con l’ambiente esterno. Il piano individuale sta a valle, sul piano operativo: declina per una persona ciò che il piano strategico stabilisce per l’organizzazione. Il piano strategico è oggi descritto come strumento dinamico e flessibile, capace di adattarsi rapidamente ai cambiamenti; a maggior ragione, il piano individuale va rivisto quando cambiano ruolo, priorità o contesto.

Serve in situazioni concrete e riconoscibili: assunzione di nuove responsabilità, cambio di ruolo o mansione, riorganizzazione che ridistribuisce attività, introduzione di nuovi strumenti o processi di lavoro, gap di competenze emerso da una valutazione, richiesta esplicita della persona di crescere su un’area specifica. Fuori da queste situazioni rischia di diventare un adempimento formale: senza fabbisogno identificabile né risultato atteso osservabile, non è un piano di sviluppo, ma un programma di attività formative.

Allineare il piano individuale agli obiettivi dell’organizzazione

Il punto di partenza è a monte della persona: vision, priorità e obiettivi di lungo periodo dell’organizzazione. Il piano strategico traduce la vision aziendale in azioni concrete e misurabili e fornisce una direzione condivisa, allineando tutti i livelli dell’organizzazione verso obiettivi comuni; svolge anche una funzione di comunicazione interna, perché aiuta dipendenti e stakeholder a comprendere le priorità e il proprio ruolo nel raggiungimento degli obiettivi. Il piano individuale è lo strumento con cui questo allineamento diventa operativo per ciascuno.

In concreto, prima di scrivere obiettivi individuali conviene ricavare dall’organizzazione due o tre priorità e chiedersi, per ciascuna, quali competenze servono, in quali ruoli e con quale urgenza. Da qui derivano traguardi individuali misurabili e comunicabili: non «migliorare la conoscenza dei dati», ma «produrre autonomamente il report mensile entro fine trimestre». L’allineamento va verificato anche sulle risorse disponibili: budget, ore sottraibili all’operatività, disponibilità di formatori interni, accesso a fondi. Un piano scollegato dal contesto produce obiettivi che nessuno può sostenere.

La verifica di coerenza è bidirezionale. Se un obiettivo individuale non contribuisce a una priorità organizzativa, va eliminato o rinviato; se una priorità organizzativa non trova copertura in nessun piano individuale, manca una competenza critica e il piano va integrato. Il documento che ne esce è anche uno strumento di trasparenza: rende esplicito cosa l’organizzazione si aspetta dalla persona e cosa mette a disposizione per raggiungerlo.

Analizzare competenze e fabbisogni prima di scegliere la formazione

Prima di selezionare corsi occorre fotografare le competenze possedute e confrontarle con quelle richieste dal ruolo e dalle priorità organizzative. La fotografia si costruisce con evidenze verificabili: risultati conseguiti, attività svolte in autonomia, output prodotti, valutazioni dei responsabili, autovalutazione della persona. Il divario che emerge è il fabbisogno e va distinto in due tipi: qualificazione (rafforzare e aggiornare competenze già possedute) e riqualificazione (acquisire competenze per attività o ruoli diversi).

La distinzione va fatta prima di scegliere il canale formativo, perché orienta il tipo di intervento: un aggiornamento tecnico mirato ha tempi e formati diversi da un percorso di riconversione. La formazione continua ha questa finalità: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indica che mira a migliorare il livello di qualificazione e le competenze professionali delle persone adulte occupate. È utile, quindi, collegare il piano individuale a un piano di formazione continua, evitando interventi isolati che non incidono sul livello complessivo di competenze.

Dalla fotografia va anche l’ordine di priorità: non tutti i gap si colmano nello stesso periodo. Un criterio pratico è incrociare l’impatto del gap sugli obiettivi organizzativi con l’urgenza temporale, trattando per primi i divari che bloccano attività già in corso. I gap a impatto più basso possono essere affrontati con autoformazione, affiancamento o documentazione interna, riservando le risorse formative più impegnative a quelli critici.

Costruire azioni, tempi e responsabilità, con adattamenti per il contesto

Per ogni obiettivo del piano vanno definite l’azione, la modalità, la scadenza e il responsabile. Le modalità non si escludono: formazione in aula, formazione a distanza, affiancamento e formazione interna, autoformazione su materiali strutturati, partecipazione a comunità professionali. La scelta dipende dall’obiettivo (conoscenze, abilità pratiche, comportamenti), dal tempo disponibile e dalla dispersione geografica delle persone. A ciascuna azione va associato un responsabile: la persona per l’apprendimento, il responsabile diretto per supporto e verifica, la funzione formazione o risorse umane per organizzazione e rendicontazione.

Nel settore pubblico il quadro è più vincolato e conviene partire da lì. La direttiva del 16 gennaio 2025 fissa l’obiettivo, a partire dal 2025, di un numero di ore di formazione pro capite annue non inferiore a 40, pari a una settimana di formazione per anno, e lega la promozione della formazione a uno specifico obiettivo di performance di ciascun dirigente, che deve assicurare la partecipazione attiva dei dipendenti. L’obiettivo delle 40 ore non è quindi un adempimento isolato, ma parte integrante del ciclo della performance, con risultati di apprendimento misurabili, anche mediante il superamento di test ove previsti.

La stessa direttiva individua ambiti formativi obbligatori per tutte le amministrazioni: comunicazione istituzionale (L. 150/2000), sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), prevenzione della corruzione (L. 190/2012), etica, trasparenza e integrità, contratti pubblici, lavoro agile e pianificazione strategica. Il piano di formazione è allegato al PIAO e può prevedere percorsi diversificati: la piattaforma Syllabus, realizzata dal Dipartimento della Funzione pubblica e disponibile gratuitamente, va utilizzata «in primo luogo» per i processi di innovazione collegati al PNRR, ma la formula indica priorità e non esclusività.

Restano quindi praticabili corsi ValorePA, attività in presenza o a distanza, iniziative di ordini professionali o associazioni e il ricorso a formatori interni, come previsto dall’art. 55, comma 8, del CCNL 16.11.2022. Agli enti sono assegnate tre funzioni: promuovere la formazione garantendo l’obiettivo delle 40 ore annue; registrarsi sulla piattaforma e abilitare il personale; attivare ulteriori interventi su risorse proprie o su fondi PNRR.

Finanziare il piano con la formazione continua

Per la formazione dei propri dipendenti le imprese possono aderire a uno dei Fondi paritetici interprofessionali e bilaterali per la formazione continua, che fanno parte della rete nazionale dei servizi per il lavoro, e possono usufruire delle risorse del Fondo nuove competenze. I Fondi paritetici interprofessionali nazionali sono organismi istituiti per finanziare gli interventi di formazione continua delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende che scelgono di aderirvi (art. 118 della Legge 388/2000 e successive modifiche).

Il meccanismo di finanziamento è definito: lo 0,30% (dedotti i costi amministrativi) del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versato dai datori di lavoro all’Inps (art. 25 della Legge n. 845/1978) è restituito al Fondo a cui l’azienda ha aderito, per la formazione continua volta a qualificare e riqualificare il lavoratore, in sintonia con le strategie aziendali. I datori di lavoro che non aderiscono ad alcun fondo restano obbligati al versamento, che confluisce in fondi rotativi a titolarità del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Sul versante pubblico del sistema, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizza l’attivazione dei Fondi e svolge monitoraggio e vigilanza ai sensi del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (art. 9, comma 1, lettera n), vigila sulle attività svolte e autorizza le modifiche a statuti e regolamenti richieste dai Fondi. La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 241-242) ha previsto un rafforzamento dei Fondi paritetici interprofessionali per finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

In termini operativi, il finanziamento del piano individuale passa da tre passaggi: verificare l’adesione dell’azienda a un Fondo e le condizioni dello statuto; costruire un piano formativo aziendale che colleghi i fabbisogni individuali alle priorità dell’impresa; presentare la richiesta secondo gli avvisi e le finestre temporali del Fondo di riferimento, tenendo traccia della documentazione richiesta per la rendicontazione.

Misurare i risultati, aggiornare il piano ed evitare errori comuni

Un piano senza misurazione non è verificabile. Gli indicatori utili si distribuiscono su tre livelli: realizzazione (azioni svolte rispetto a quelle previste, ore erogate, partecipazione), apprendimento (verifiche di apprendimento, superamento di test ove previsti, attestazioni conseguite) e applicazione (utilizzo effettivo della competenza nel lavoro: output prodotti, autonomia raggiunta, attività trasferite alla persona). Nel pubblico l’obiettivo delle 40 ore pro capite annue funziona da indicatore di realizzazione, ma da solo non dice se la competenza è stata acquisita: va letto insieme ai risultati di apprendimento misurabili richiesti dalla direttiva.

Al monitoraggio va affiancato un momento di feedback: un confronto a metà percorso tra persona e responsabile serve a verificare se le azioni stanno producendo l’effetto atteso e a correggere tempi, modalità o priorità. Il piano è dinamico: cambiamenti di ruolo, riorganizzazioni o nuove priorità lo rendono rapidamente superato e va aggiornato invece che difeso.

Gli errori più frequenti sono ricorrenti e riconoscibili: costruire piani senza misurazione, ridurre il piano a un elenco di corsi scollegati dai fabbisogni, non coinvolgere i responsabili diretti né le persone nella definizione degli obiettivi, non collegare la formazione alla performance e alle priorità dell’organizzazione, concentrare tutto su un unico canale formativo. Per evitarli, il piano va costruito con il responsabile e con la persona, agganciato al ciclo della performance, dotato di indicatori e di una data di revisione: è quest’ultima che distingue uno strumento di gestione da un adempimento burocratico.

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