Welfare Aziendale

Buoni pasto e fringe benefit: limiti e tassazione

Buoni pasto e fringe benefit non sono sinonimi sul piano fiscale.

Buoni pasto e fringe benefit: due strumenti vicini, ma con regole fiscali diverse

Buoni pasto e fringe benefit non sono sinonimi sul piano fiscale. I buoni pasto sono titoli di legittimazione, cartacei o digitali, che l'azienda assegna in sostituzione del servizio di mensa; il dipendente li spende presso esercizi convenzionati per acquistare pasti già pronti o generi alimentari. La disciplina si basa su una soglia giornaliera e sta nell'art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR. I fringe benefit generici — buoni spesa, auto aziendale, polizze, stock option, rimborsi di utenze — seguono la soglia annua dell'art. 51, comma 3, del TUIR, derogata per il triennio 2025-2027. Come sintetizza Edenred, i buoni pasto sono un benefit, ma con una disciplina fiscale specifica.

La differenza non è solo di importo, ma di meccanismo. Per i buoni pasto si tassa soltanto la parte che eccede la soglia giornaliera; per i fringe benefit generici, una volta superata la soglia annua, concorre al reddito l'intero valore del bene o servizio ricevuto. Capire in quale dei due istituti ricade ciò che l'azienda eroga è il primo passaggio per calcolare correttamente imponibile fiscale e contributivo.

Buoni pasto vs Fringe benefit: differenze chiave in tassazione e limiti

  • Tipo di benefitBuoni pasto (titoli per pasti)
  • Tipo di benefitFringe benefit generici (auto, buoni spesa, polizze, ecc.)
  • Soglia fiscale4,00 € giornalieri (cartacei), 10,00 € giornalieri (digitali)
  • Soglia fiscale1.000 € annui (senza figli a carico), 2.000 € annui (con figli a carico), 258,23 € annui (soglia ordinaria)
  • Tassazione dell'eccedenzaSolo l'eccedenza rispetto alla soglia giornaliera è imponibile
  • Tassazione dell'eccedenzaTutto il valore del benefit diventa imponibile se si supera la soglia annua

Limiti di esenzione dei buoni pasto: 4 euro cartacei e 10 euro elettronici

Il valore facciale del buono pasto è esente da trattenuta fiscale e contributiva per il dipendente fino a 4,00 euro nel formato cartaceo e fino a 10,00 euro nel formato elettronico o digitale, ed è parimenti interamente deducibile per l'azienda. La soglia dei buoni elettronici è stata elevata da 8,00 a 10,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il riferimento fiscale è l'art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, come modificato dall'art. 1, comma 14, della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199); per la disciplina operativa — a chi spettano i buoni, caratteristiche delle società di emissione e degli esercizi commerciali — si fa riferimento all'Allegato II.17 del D.Lgs. 36/2023.

La dimensione del fenomeno aiuta a inquadrare l'impatto delle soglie: secondo l'osservatorio ANSEB, per il 2025 si contano 3,5 milioni di lavoratori che usufruiscono dei buoni pasto, 170.000 esercizi convenzionati e 150.000 imprese che riconoscono questo benefit ai propri collaboratori.

Cosa succede se il buono pasto supera la soglia

Se il valore facciale del buono supera la soglia applicabile, l'eccedenza — non l'intero buono — viene inserita in busta paga e su di essa il lavoratore paga tasse e contributi.

Gli esempi rendono il calcolo immediato: un buono digitale da 12 euro genera un imponibile fiscale di 2 euro; un buono cartaceo da 6 euro genera un imponibile fiscale di 2 euro. Le soglie di riferimento sono diverse (10 euro per l'elettronico, 4 euro per il cartaceo), ma in entrambi i casi l'imponibile coincide con la differenza tra valore del buono e limite di esenzione del formato utilizzato.

Limiti dei fringe benefit: 1.000 euro, 2.000 euro e la soglia ordinaria di 258,23 euro

Per il triennio 2025-2027 la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit è di 1.000 euro per i lavoratori dipendenti senza figli a carico e di 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Si tratta di una deroga alla soglia ordinaria prevista dall'art. 51, comma 3, del TUIR, pari a 258,23 euro, che resta il riferimento per chi non rientra nelle due fattispecie.

Entro questi limiti i beni e i servizi concessi in aggiunta alla normale retribuzione non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Oltre il limite, concorrono interamente a formare il reddito, sono soggetti a contribuzione previdenziale e risultano rilevanti ai fini Irpef.

Vantaggi e limiti dei fringe benefit nel triennio 2025-2027

  • VantaggiBenefit esenti fino a 1.000 € (senza figli) o 2.000 € (con figli a carico)
  • VantaggiPossibilità di erogare auto, polizze, buoni spesa, stock option senza tassazione immediata entro limite
  • LimitiSuperamento della soglia comporta tassazione dell'intero valore del benefit
  • LimitiNecessità di monitoraggio cumulativo annuo di tutti i benefit erogati

Cosa può rientrare nei fringe benefit e come si calcola l'auto aziendale

Nella categoria dei fringe benefit generici rientrano, tra gli altri, buoni spesa e buoni carburante, cellulare, computer portatile o tablet, abitazione, auto aziendale a uso personale o promiscuo, polizze assicurative, prestiti personali, immobili in locazione, stock option e buoni acquisto.

Una parte dei fringe benefit può essere destinata al pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l'affitto della prima casa e degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Per l'auto concessa in uso promiscuo al dipendente, il valore della base imponibile è passato dal 30% al 50%; la percentuale si riduce al 10% per i veicoli a batteria full electric e al 20% per quelli ibridi plug-in. È la percentuale applicata al valore del veicolo a determinare quanto del benefit entra nel calcolo, prima di verificare il rispetto della soglia annua.

Tassazione dei fringe benefit: quando l'intero valore diventa imponibile

Per i fringe benefit generici il superamento della soglia produce un effetto «tutto o niente»: concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l'intero valore del benefit, non solo la parte eccedente, con effetti sull'Irpef e sulla contribuzione previdenziale. È il punto che separa i fringe benefit dai buoni pasto, dove invece la tassazione colpisce esclusivamente la differenza tra valore facciale del ticket e soglia giornaliera.

In termini pratici: se l'insieme dei benefit erogati nell'anno supera 1.000 euro (lavoratori senza figli a carico), 2.000 euro (lavoratori con figli fiscalmente a carico) o 258,23 euro per chi non rientra nella deroga, l'imponibile non è il supero ma l'ammontare complessivo dei benefit fruiti. Il monitoraggio va quindi fatto in corso d'anno, cumulando tutte le voci, non benefit per benefit.

Un buono al giorno, giornate lavorative e casi particolari

Il buono pasto spetta per ogni giornata lavorativa svolta: non se ne può ricevere più di uno al giorno e solo in questa misura è esente fino alla soglia di legge. Il numero mensile non è fisso e viene calcolato sulle giornate di lavoro effettive del mese precedente — in media 20-22 buoni al mese — quindi un mese con più giorni lavorativi produce più ticket.

Se l'azienda eroga buoni anche nelle giornate non lavorative, questi sono interamente soggetti a tassazione. Il ticket spetta anche quando la pausa pranzo non è prevista, purché l'erogazione sia compresa nella contrattazione collettiva di settore o estesa a una categoria omogenea di lavoratori; è inoltre dovuto alle lavoratrici che usufruiscono della maternità obbligatoria, della maternità anticipata e dei congedi per allattamento.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'assegnazione dei buoni pasto non dipende dall'articolazione dell'orario di lavoro né dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. L'agevolazione fiscale, infine, è riconosciuta quando il benefit è erogato a tutti i dipendenti o a categorie omogenee di lavoratori, non a singoli scelti discrezionalmente.

In sintesi: come leggere limiti e tassazione senza confondere i due istituti

Buoni pasto: soglia di 4,00 euro al giorno per il formato cartaceo e di 10,00 euro al giorno per quello elettronico o digitale; entro la soglia il valore è esente da trattenuta fiscale e contributiva e interamente deducibile per l'azienda; oltre la soglia è imponibile solo l'eccedenza, con tasse e contributi calcolati sulla differenza.

Fringe benefit generici: soglia di 1.000 euro annui per i lavoratori senza figli a carico, 2.000 euro annui per i lavoratori con figli fiscalmente a carico nel triennio 2025-2027, e 258,23 euro annui come soglia ordinaria per chi non rientra nella deroga; se la soglia viene superata, è l'intero valore a concorrere al reddito di lavoro dipendente, con Irpef e contributi previdenziali.

Prima di erogare, la verifica da fare è duplice: stabilire se il benefit ha una disciplina propria come i buoni pasto o ricade nella soglia generale, e — nel secondo caso — se il valore complessivo annuo di tutte le voci resta entro il limite applicabile al lavoratore.

Valori di riferimento per la tassazione dei benefit aziendali

  1. Soglia buoni pasto digitali (dal 2026)10,00 € al giorno
  2. Soglia buoni pasto cartacei4,00 € al giorno
  3. Soglia fringe benefit (senza figli a carico)1.000 € annui
  4. Soglia fringe benefit (con figli a carico)2.000 € annui

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